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Guida in stato di ebbrezza: incidente stradale - aggravante

In caso di reato di guida in stato di ebbrezza, con l'aggravante di aver provocato un incidente, non è possibile applicare i lavori di pubblica utilità



In tema di reato di guida in stato di ebbrezza, l'articolo 186 del Codice della strada prevede la possibilità che la pena irrogata dal giudice penale sia sostituita con il lavoro di pubblica utilità.


Il corretto svolgimento del lavoro di pubblica utilità comporterà, a beneficio dell'imputato, la revoca della confisca del veicolo nonchè il dimezzamento del tempo di sospensione della patente.


Va però evidenziato che, in caso di incidente, non è possibile applicare il lavoro di pubblica utilità, in ragione del divieto di cui all'articolo 186, comma 9 bis, del Codice della strada.


L'aver provocato un incidente, infatti, rappresenta un'aggravante speciale del reato di guida in stato di ebbrezza, per cui, qualora il pubblico ministero abbia contestato la sussistenza di tale aggravante e la stessa non risulti smentita dall'eventuale istruttoria, il giudice non potrà sostituire la pena con i lavori di pubblica utilità.


Il divieto opera anche nel caso in cui eventuali attenuanti siano state ritenute equivalenti o prevalenti sull'aggravante in questione.


In tal senso si è espressa la Cassazione, la quale ha affermato che nel reato di guida in stato di ebbrezza la mera contestazione della circostanza aggravante di aver provocato un incidente stradale è ostativa alla sostituzione della pena detentiva e pecuniaria con il lavoro di pubblica utilità (Cassazione, sentenza del 24 ottobre 2013, depositata il 4 dicembre 2013, n. 48534).