SOGGETTI BENEFICIARI
I soggetti beneficiari sono:
- Imprenditori agricoli , in forma individuale o societaria, ex art. 2135 c.c.;
- Imprese agroindustriali con Codice Ateco prevalente (che saranno individuati con prossimo Provvedimento);
- Cooperative agricole , anche sotto forma di consorzio, che esercitano attività agricola ex art 2135 c.c..
I beneficiari potranno costituirsi anche in forma aggregata, ad esempio, in associazioni temporanee di imprese, raggruppamenti temporanei d’impresa, reti d’impresa, comunità energetiche rinnovabili.
Sono esclusi i soggetti esonerati dalla tenuta della contabilità IVA, aventi un volume di affari annuo inferiore a € 7.000.
I beneficiari, alla data di presentazione della domanda, devono essere regolarmente costituiti e iscritti come attivi nel registro delle imprese, essere in regola con il DURC e non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà così come definita all’art. 2, punto 18 del regolamento GBER.
TIPO DI AGEVOLAZIONE E PROGETTI AMMISSIBILICon Decreto del 19/04/2023 sono programmate, a valere sul secondo sportello, le risorse residue della Misura, pari a euro 993.031.470, 19 , e così suddivise:
- 031.470, 19 euro per le imprese del settore della produzione agricola primaria;
- 150 milioni di euro per le imprese del settore della trasformazione di prodotti agricoli;
- 75 milioni di euro per imprese del settore della trasformazione di prodotti agricoli in non agricoli;
- 75 milioni di euro per le imprese del settore della produzione agricola primaria, senza il vincolo dell’autoconsumo.
Il 40% delle risorse è destinato al finanziamento di progetti da realizzare nelle Regioni del Mezzogiorno: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
Agli interventi realizzati è riconosciuto un contributo in conto capitale con le seguenti intensità di aiuto:
- Investimenti nel settore della produzione agricola primaria fino all’80% delle spese ammissibili;
- Investimenti nel settore della trasformazione di prodotti agricoli: fino all’80% delle spese ammissibili;
- Investimenti nel settore della trasformazione di prodotti agricoli in non agricoli: fino al 30% delle spese ammissibili;
- Investimenti nel settore della produzione agricola primaria senza vincolo dell’autoconsumo: fino al 30% delle spese ammissibili.
- Sono previste ulteriori premialità in funzione della dimensione aziendale
Le principali novità riguardano:
- Possibilità per le imprese beneficiarie di presentare domanda anche in forma aggregata ;
- Aumento dell’importo della spesa massima ammissibile, da 50.000a 100.000 euro , per l’installazione dei sistemi di accumulo ;
- Aumento della spesa massima ammissibile, fino a 30.000 euro per l’istallazione dei dispositivi di ricarica elettrica;
- Possibilità per le imprese del settore della produzione agricola primaria di realizzare gli interventi senza il vincolo dell’autoconsumo ;
- Aumento delle intensità massime di aiuto concedibili.
Ulteriori precisazioni saranno oggetto di successivo Provvedimento.
INTERVENTI AMMISSIBILIGli interventi devono prevedere l’installazione di impianti fotovoltaici, con potenza di picco non inferiore a 6 kWp e non superiore a 1000 kWp da realizzare sui tetti/coperture di fabbricati strumentali all’attività agricola, zootecnica e agroindustriale.
Gli impianti fotovoltaici devono essere di nuova costruzione e realizzati con componenti di nuova costruzione.
Salvo eccezioni, per le aziende agricole di produzione primaria, gli impianti fotovoltaici sono ammissibili agli aiuti unicamente se l’obiettivo è quello di soddisfare il proprio autoconsumo, ovvero l’autoconsumo condiviso nel caso in cui le stesse aziende siano costituite in forma aggregata.
Unitamente a tale attività, possono essere eseguiti uno o più dei seguenti interventi di riqualificazione ai fini del miglioramento dell’efficienza energetica:
- rimozione e smaltimento dell’amianto dai tetti (e, se del caso, dell’eternit): tale procedura deve essere svolta unicamente da ditte specializzate, iscritte nell’apposito registro;
- realizzazione dell’isolamento termico dei tetti : la relazione tecnica del professionista abilitato dovrà descrivere e giustificare la scelta del grado di coibentazione previsto in ragione delle specifiche destinazioni produttive del fabbricato;
- realizzazione di un sistema di aerazione connesso alla sostituzione del tetto (intercapedine d’aria): la relazione del professionista dovrà dare conto delle modalità di aerazione previste in ragione della destinazione produttiva del fabbricato; a ogni modo, il sistema di areazione dovrà essere realizzato mediante tetto ventilato e camini di evacuazione dell’aria.
Sono considerate ammissibili le seguenti spese:
a) Per la realizzazione di impianti fotovoltaici
- acquisto e posa di moduli fotovoltaici, inverter, software di gestione, ulteriori componenti di impianto;
- sistemi di accumulo;
- fornitura e messa in opera dei materiali necessari alla realizzazione degli interventi;
- costi di connessione alla rete.
Il limite massimo per l’installazione dei pannelli fotovoltaici è pari ad euro 1.500/kWp, incrementabile a ulteriori euro 1.000/kWh ove siano installati anche sistemi di accumulo. In ogni caso, la spesa massima ammissibile per i sistemi di accumulo non può eccedere euro 100.000, 00.
Qualora siano installati dispositivi di ricarica elettrica per la mobilità sostenibile e per le macchine agricole, potrà essere riconosciuta, in aggiunta ai massimali su indicati, una spesa fino ad un limite massimo ammissibile pari a euro 30.000, 00.
b) Per la rimozione e smaltimento dell’amianto, ove presente, e l’esecuzione di interventi di realizzazione o miglioramento dell’isolamento termico e della coibentazione dei tetti e/o di realizzazione di un sistema di aerazione connesso alla sostituzione del tetto (intercapedine d’aria):
- demolizione e ricostruzione delle coperture e fornitura e messa in opera dei materiali necessari alla realizzazione degli interventi, ammissibili fino ad un limite massimo di euro 700/kWp.
Per tutti gli interventi sono altresì ammissibili, se prestate da soggetti esterni all’impresa:
- spese di progettazione, asseverazioni e altre spese professionali richieste dal tipo di lavori;
- spese relative all’elaborazione e presentazione della domanda, direzione lavori e collaudi.
Non sono ammissibili i seguenti costi (a titolo meramente esplicativo, non esaustivo):
- acquisto di beni usati;
- acquisto di beni in leasing;
- acquisto di dispositivi per l’accumulo dell’energia prodotta da impianti fotovoltaici già esistenti;
- lavori in economia;
- pagamenti effettuati cumulativamente, in contanti e in compensazione;
- spese effettuate o fatturate al soggetto beneficiario da società con rapporti di controllo o di collegamento.
Gli interventi devono essere avviati dopo la presentazione della domanda e realizzati entro 18 mesi dalla pubblicazione dell’elenco dei beneficiari.
DIVIETO DI CUMULO ED ITERGli aiuti possono essere cumulati, in relazione agli stessi costi ammissibili, con altri aiuti di Stato nel rispetto del divieto di doppio finanziamento.
Gli interventi agevolativi sono attuati con Provvedimenti successivi che individuano, oltre a quanto previsto nel presente Decreto, le spese ammissibili, la forma e l’intensità delle agevolazioni, le modalità concrete per assicurare il rispetto del principio “non arrecare danno significativo”, i termini e le modalità per la presentazione delle domande, i criteri di valutazione, le modalità per la concessione ed erogazione degli aiuti, nonché ogni altro elemento applicativo o integrativo derivante dagli esiti delle interlocuzioni con la Commissione europea.
Prezzo: N.D. | Tipo:
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