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DEDUZIONE PER SERVIZI DOMESTICI

Di che si tratta?

L'agevolazione è riconosciuta alle famiglie che hanno in carico una persona disabile o non autosufficiente e si avvalgono di addetti ai servizi domestici (colf, badanti ecc...), L'agevolazione viene concessa solo nel caso in cui colf o badanti siano regolarmente assunte (non necessariamente a tempo pieno).
Viene riconosciuta una deduzione dal reddito (indipendentemente dall'ammontare di quest'ultimo) fino a 1549,37 euro. Possono essere dedotti però solo i contributi previdenziali e assistenziali relativi alla retribuzione dell'operatore.

Cosa devo fare?

E’ necessario che il familiare presenti documentazione, o una autocertificazione, che attesti il possesso dei requisiti richiesti. La documentazione va conservata ed esibita solo in caso di controllo della dichiarazione dei redditi.

DETRAZIONE PER L'ASSISTENZA PERSONALE

Di che si tratta?

Si tratta di una opportunità aggiuntiva; dal 1° gennaio 2007, in sede di denuncia dei redditi, le spese di assistenza personale alle persone non autosufficienti (es. retribuzione alla badante), sono detraibili (dall'imposta sui redditi) nella percentuale del 19% calcolabile su un ammontare di spesa non superiore a 2.100 euro.
Criteri di accesso:
il contribuente non deve superare un reddito di 40.000 euro
oltre al diretto interessato, e ai familiari cui è fisicamente a carico, questa detrazione può essere opearata anche dagli altri familiari civilmente obbligati, come definiti dal Codice civile (coniuge, figli naturali, legittimi, adottivi o, in loro mancanza, i discendenti prossimi, i genitori, i generi e le nuore, i suoceri, i fratelli e le sorelle)
la detrazione delle spese per l'assistenza personale è cumulabile con la deduzione delle spese per i servizi domestici.

Cosa devo fare?

E' necessario disporre di ricevuta rilasciata da chi effettua la prestazione con indicazione del codice fiscale e dei dati anagrafici di chi presta l'assistenza e di chi effettua il pagamento da presentare al momento della compilazione della dichiarazione dei redditi.

SPESE MEDICHE E DI ASSISTENZA SPECIFICA

Di che si tratta?

Il Legislatore ha previsto agevolazioni, in sede di dichiarazione annuale dei redditi, per le spese di assistenza specifica e cioè per l'assistenza infermieristica e riabilitativa, per le prestazioni rese da personale in possesso della qualifica professionale di addetto all'assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all'assistenza diretta della persona, per le prestazioni rese da personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo o dal personale con la qualifica di educatore professionale o da personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o di terapia occupazionale.
Questa tipologia di spese gode di un trattamento diverso a seconda se sono rivolte ad una persona con handicap oppure no.
Nel secondo caso le spese possono essere solo detratte in ragione del 19% degli oneri sostenuti.
Nel caso invece che riguardino persone con disabilità, possono essere dedotte dal reddito, non solo del diretto interessato o dei congiunti che ce l'hanno a carico fiscale, ma anche dei familiari civilmente obbligati.
Inoltre, in caso di ricovero di un disabile in un istituto di assistenza non è possibile portare in deduzione l'intera retta pagata ma solo la parte che riguarda le spese mediche e le spese paramediche di assistenza specifica. È necessario però che le spese risultino indicate distintamente nella documentazione rilasciata dall'istituto di assistenza.
I soggetti riconosciuti persone con handicap ai sensi dell'art. 3 della Legge 104/1992 possono autocertificare la sussistenza delle condizioni personali. Si tratta della dichiarazione sostitutiva di atto notorio la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da fotocopia del documento di identità.

Cosa devo fare?

Per accedere alla detrazione o alla deduzione delle spese di assistenza specifica è necessario disporre delle relative fatture, ricevute o quietanze di pagamento dove sia evidenziata la prestazione svolta e la qualifica dell'operatore.
Nel caso in cui ove la fattura, ricevuta o quietanza non sia rilasciata direttamente dall'operatore sanitario, il medesimo attesterà sul documento di spesa di aver eseguito la prestazione in base alla specifica disciplina professionale (sanitaria o di arti ausiliarie della professione sanitaria).



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