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Traduzioni professionali legalizzazioni asseverazioni apostille

Traduzioni Professionali settorialmente specializzate



L’asseverazione (giuramento della traduzione di un documento) viene richiesta in tutti quei casi in cui è
necessaria un’attestazione ufficiale da parte del traduttore in merito alla corrispondenza del testo tradotto a
quanto presente nel testo originale. Il traduttore si assume la responsabilità di quanto tradotto firmando un
verbale di giuramento. Il traduttore, che può essere sia persona iscritta agli albi del Tribunale e della Camera
di commercio che persona non iscritta, deve presentarsi personalmente allo sportello dell’ufficio con un valido
documento di identificazione. Non è consentito dal tribunale giurare traduzioni da una lingua straniera ad
un’altra lingua straniera se non operando almeno una traduzione in lingua italiana. Per cui, se ad es. si vuole
effettuare una traduzione dal tedesco all’inglese, si deve prima eseguire una traduzione dal tedesco all’italiano,
provvedendo ad un primo giuramento, e poi realizzare una seconda traduzione dall’italiano all’inglese delle
stesso testo, provvedendo a un secondo giuramento.



Quando il testo tradotto e asseverato debba assumere valore ufficiale d’internazionalità per essere prodotto
all’estero, in una seconda fase rispetto all’asseverazione, il traduttore ufficiale procederà con la legalizzazione
(autentica, da parte della Procura della Repubblica, della firma del Cancelliere che ha ricevuto l’asseverazione).
Qualora lo Stato estero in cui deve essere fatta valere la traduzione giurata aderisca alla Convenzione dell’Aia
del 5 ottobre 1961, che sopprime la legalizzazione degli atti pubblici esteri, il traduttore procederà alla
redazione di una traduzione apostillata. L’apostille (“apostilla”) è quindi una certificazione apposta da una
delle autorità identificate nella Convenzione stessa, che conferisce valore internazionale al testo tradotto, in
sostituzione della legalizzazione. Ai sensi della Convenzione di Bruxelles del 25 maggio 1987, è stata soppressa
fra Belgio, Cipro, Danimarca, Estonia, Francia, Irlanda, Italia e Lettonia ogni forma di legalizzazione o qualsiasi
altra formalità equivalente o analoga, anche nel caso in cui gli atti debbano essere esibiti alla rappresentanze
consolari di Belgio, Cipro, Danimarca, Estonia, Francia, Irlanda, Italia e Lettonia operanti sul territorio di uno
Stato che non ha ratificato la predetta Convenzione.



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